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STATUTO PROVINCIALE DEL V.C.O. ART. 1 – GENERALITA’ E' costituita la Sezione Provinciale del Verbano Cusio Ossola dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco. L'Associazione si ispira agli ideali della Costituzione Italiana ed ai principi della convivenza pacifica nell’ambito del pluralismo democratico. Essa non ha fini di lucro, e apartitica e non privilegia alcuna fede religiosa o sindacale e per-segue il fine della solidarietà civile e culturale. Opera ai sensi del Codice Civile, della Legge 266/91 sul Volontariato, della legge regionale attutiva e della Legge 225/92 sulla Protezione Civile. Essa si amministra autonomamente secondo le direttive di massima emanate dalla Direzione Nazionale. La Sezione Provinciale raccoglie tutti i Soci residenti nel territorio della Provincia secondo le categorie di appartenenza. La Sezione Provinciale ha Sede in VERBANIA, Corso Europa, N° 62/C. ART. 2 - FINALITA’ L’Associazione ispirandosi ai principi della solidarietà umana si prefigge come scopo di sensibilizzare, informare e formare i cittadini sui pericoli derivanti dagli infortuni, in particolare quelli domestici e quelli collegabili all’incauto uso di fonti di calore e di energia, nonché sui comportamenti da tenere in caso di calamità naturali. In particolare per la realizzazione dello scopo prefissato e nell’intento di agire a favore di tutta la collettività, l’Associazione si propone, anche in accordo con le direttive della Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi, di svolgere attività di prevenzione attraverso la realizzazione di convegni, seminari, interventi didattici e corsi specifici presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri per Anziani, associazioni, circoscrizioni, quartieri, comunità e alla popolazione in generale ovunque se ne ravvisi la necessità. Le attività di informazione e formazione possono essere realizzate anche in collaborazione con altri enti e associazioni. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti (o soci), avvalendosi in alcuni casi della loro esperienza e professionalità accumulata in anni di servizio come Vigile del Fuoco. L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall’organo amministratore. Gli aderenti devono essere assicurati ai sensi e per gli effetti degli art. 4 e 7 della Legge 266/91. ART. 3 – RAPPRESENTANZA In occasione di manifestazioni ufficiali del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco, sia a livello ART. 4 - STENDARDO Lo Stendardo della Sezione Provinciale avrà la forma di quello in uso presso il Corpo dei Vigili del Fuoco e porterà la scritta, su nastro azzurro "ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO " Sezione Provinciale del VERBANO – CUSIO - OSSOLA Nelle manifestazioni ufficiali lo Stendardo interviene con Rappresentanza d' Onore formata da tre Soci. Nelle manifestazioni ufficiali, alle quali partecipa lo Stendardo, è consentito ai Soci di indossare l'abito sociale. ART. 5 – SOCI Il numero dei soci è illimitato. Sono membri dell’Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione. In particolare i soci dell'Associazione si distinguono in: a) soci d'Onore b) soci benemeriti c) soci effettivi d) soci sostenitori L'iscrizione viene fatta presso la Sezione Provinciale con la sottoscrizione della domanda di adesione e con il versamento della quota sociale. L'iscrizione può essere accettata solo ed esclusivamente se il richiedente è persona in possesso di doti di comprovata moralità. Il Comitato Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall’organo amministratore. Non possono far parte dell'Associazione coloro che: -siano stati radiati dai ruoli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o di altre organizzazioni pubbliche; -abbiano riportato condanne a qualsiasi titolo per dolo o per colpa grave; -siano stati espulsi in precedenza dall'Associazione. I Soci hanno il dovere di cooperare al potenziamento ed allo sviluppo morale ed istituzionale dell'Associazione nonché di osservare lo Statuto ed i Regolamenti propri. Alle operazioni di voto, nelle Sedi e con le modalità previste, dal presente Statuto e dall’eventuale regolamento di esecuzione, partecipano tutti i Soci (d'Onore, Effettivi, Benemeriti e Sostenitori) i quali sono tutti eleggibili alle cariche Sociali. ART. 6 - SOCI D'ONORE La qualifica di Socio d'Onore, viene attribuita, previo il loro consenso e
con delibera della Sono nominati Soci d'Onore a) II Direttore Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi del Corpo Nazionale VV.F in carica. b) L' Ispettore Generale Capo del Corpo Nazionale VV.F.in carica. c) Le persone decorate di medaglia d'oro o d'argento al valore civile o insigniti di altri riconoscimenti di pari dignità , o che abbiano titoli di particolare benemerenza nei riguardi del Corpo o dell'Associazione. d) I familiari del deceduto per causa di servizio. Per tale tipologia di soci si prevede il tesseramento gratuito per tutto il primo anno. ART. 7 - SOCI BENEMERITI Possono essere nominati Soci Benemeriti, su proposta, con relazione scritta e
motivata del Comitato Sono Soci Benemeriti i Soci fondatori dell'Associazione. Per tale tipologia di soci si prevede il tesseramento gratuito per tutto il primo anno. ART. 8 - SOCI EFFETTIVI Sono Soci Effettivi, gli appartenenti alla seguente categoria che abbiano fatto domanda d’iscrizione e siano in regola con il versamento della quota: a) gli appartenenti ad una qualsiasi delle carriere del personale permanente
e volontario del Corpo b) gli ex Vigili Volontari Ausiliari che abbiano raggiunto il 45° anno di età
o che abbiano ottenuto ART. 9 - SOCI SOSTENITORI Sono Soci Sostenitori tutti coloro che fanno domanda d’iscrizione all’Associazione e versano la relativa quota. Sono ammessi a far parte di tale categoria: a) Tutti i cittadini che condividono le finalità statutarie. b) I familiari degli iscritti alle precedenti categorie. c) I familiari dei Colleghi deceduti non per causa di servizio. d) Gli ex atleti che hanno praticato attività sportiva per conto dei vari Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco. ART. 10 – DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI Tutti i soci sopraindicati sono obbligati: ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione a versare la quota associativa di cui al precedente articolo I soci hanno diritto: a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione a partecipare all’Assemblea con diritto di voto ad accedere alle cariche associative ART. 11 - ORGANISMI SOCIALI Gli Organi della Sezione Provinciale sono : a) L'Assemblea dei Soci; b) Il Comitato Provinciale ; c) Il Presidente ; d) Il Collegio dei Revisori dei Conti. Le cariche sociali sono gratuite. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall’organo amministratore. ART. 12 - ASSEMBLEA DEI SOCI L'Assemblea è l'Organo Sovrano dell’Associazione. Hanno diritto di
partecipare all’Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i Soci. Hanno
diritto di voto tutti i Soci delle varie categorie. L'Assemblea e convocata in seduta ordinaria : a) almeno due volte l'anno, entro il 30 Novembre per l'approvazione del bilancio preventivo ed entro il 30 Aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo; b) per il rinnovo delle cariche sociali e dei Delegati al Congresso Nazionale; c) per la discussione di ogni altra questione attinente l’Associazione; L'Assemblea è convocata in seduta straordinaria per deliberare in ordine alle modificazioni Statutarie, all’estinzione dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo. Le Assemblee sono convocate dal Presidente del Comitato, per decisione dello stesso Comitato o su richiesta motivata da almeno un decimo degli associati e contenente l'elenco degli argomenti da trattare. La convocazione avviene mediante invio di comunicazione scritta, almeno 10 giorni prima della data prevista, contenente luogo, data e ora di prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno ad ogni singolo socio. La suddetta formalità può essere derogata qualora siano presenti tutti gli aventi diritto a partecipare. L’assemblea è regolarmente costituita con la presenza (anche per delega scritta da consegnare al Presidente della seduta al momento della costituzione della stessa) di: g) almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto , in prima convocazione ; h) di qualunque numero degli aventi diritto di voto, in seconda convocazione; Le assemblee sono straordinarie quando all’ordine del giorno vi sono la modifica dello statuto e del regolamento, lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio. In questi casi vige un quorum di presenze e deliberativo diverso. Le deleghe devono essere conferite per iscritto ad un altro Socio avente diritto di voto, ogni Socio non può comunque rappresentare più di due altri Soci. L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria è presieduta dal Presidente . Di ogni Assemblea deve essere conservato il verbale redatto a cura del Segretario dell'Associazione e controfirmato dal Presidente della seduta. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono valide se approvate dalla metà più uno dei voti espressi dai presenti aventi diritto di voto; mentre le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono valide se approvate con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati (salvo per le modifiche statutarie per le quali è sufficiente il voto di 2/3 dei presenti all’assemblea) ART 13 -COMITATO PROVINCIALE II Comitato Provinciale cura lo sviluppo della Sezione Provinciale secondo le direttive generali dell'Associazione; si avvale di apposite Commissioni che provvede a nominare per una più efficace attuazione delle singole attività. II Comitato Provinciale è composto da 5 (cinque) a 7 (sette) Membri eletti dall'Assemblea. Ogni Socio può esprimere un numero di voti pari al numero dei Membri che si dovranno eleggere. II Comitato Provinciale nomina fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e l'Economo-Cassiere. Alle votazioni interne al Comitato Provinciale partecipano con diritto di voto tutti i Membri eletti. II Segretario coadiuva con il Presidente nell'opera di organizzazione e di sviluppo della Sezione Provinciale e provvede alle varie incombenze amministrative. II Cassiere amministra i beni di competenza del Comitato Provinciale. II Comitato Provinciale : 1) cura l’esecuzione delle deliberazione dell’Assemblea 2) delibera l'accettazione o meno delle domande di ammissione di nuovi Soci; 2) redige i regolamenti necessari alla vita associativa,sottoponendoli alla ratifica della prima Assemblea utile; 3) stabilisce la quota associativa per la propria competenza provinciale (fermo restando la quota stabilita dalla Direzione Nazionale per la sua competenza). Le quote di spettanza della Direzione Nazionale dovranno essere versate in unica soluzione con bollettino di conto corrente postale; 4) redige i bilanci annuali - preventivo e consuntivo - che sono poi presentati all'Assemblea per l'approvazione entro il 30 Aprile per il bilancio consuntivo ed entro il 30 Novembre per il bilancio preventivo di ogni anno. 5) provvede agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci. Alle riunioni del Comitato Provinciale viene invitato a partecipare, con compiti consultivi e per i necessari eventuali collegamenti con le strutture del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il Comandante Provinciale dei Vigili del fuoco e il Funzionario Referente da lui designato. II Presidente convoca la riunione del Comitato Provinciale almeno ogni due mesi per l'esame di tutte le questioni interessanti la vita e lo sviluppo della Sezione. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. I verbali di ogni adunanza del Comitato Provinciale, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti. II Comitato Provinciale dura in carica tre anni; al termine del mandato i componenti possono essere rieletti. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti decada dall’incarico, il Comitato direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Comitato. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Comitato, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato. I componenti del Comitato Provinciale decadono dalla loro carica: a) quando perdono la qualità di Socio; b) quando siano assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive; c) per negligenza grave nello svolgimento della propria funzione accertata
con il voto di almeno 2/3 d) per fine mandato, salvo rielezione. ART 14 -IL PRESIDENTE Il Presidente, nominato dal Comitato direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch’esso nominato dal Comitato direttivo. Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva. ART 15-COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI II Collegio dei Revisori dei Conti é composto da due Membri eletti dall'Assemblea, in carica quattro anni e rieleggibili. II Collegio elegge nel suo seno il Presidente e presenta una relazione annuale sulla conduzione contabile - finanziaria della Sezione. ART 16 – RISORSE ECONOMICHE L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da: Contributi degli aderenti Contributi privati Contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti Donazioni e lasciti testamentari Rimborsi derivanti da convenzioni Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato direttivo redige il bilancio e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. II patrimonio della Sezione è unico ed indivisibile e pertanto gli Associati non ne possono chiedere la divisione, nè pretendere la propria quota. ART 17 -CESSAZIONE DA SOCIO La qualità di socio si perde: a) per recesso; b) per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall’eventuale sollecito; c) per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione; per persistenti violazioni degli obblighi statutari. d) L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea dei soci su proposta del Comitato Provinciale. In ogni caso prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell’anno in corso. II Socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative e perde il diritto all'uso della tessera e del distintivo, con l'obbligo di restituzione dei medesimi alla Sezione di cui ha fatto parte. La tessera scade ogni anno il 31 dicembre qualunque sia la data di iscrizione. ART 18 -SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE PROVINCIALE E DEVOLUZIONE PATRIMONIO Lo scioglimento della Sezione Provinciale viene deciso dall’Assemblea Provinciale a maggioranza dei tre quarti (3/4) dei suoi Componenti con comunicazione al Consiglio Nazionale. II Comitato Provinciale nominerà il Collegio dei Liquidatori per la devoluzione del patrimonio, che comunque dovrà essere destinato ad altra Organizzazione di Volontariato operante in identico o analogo settore. ART. 19– RINVIO Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di Volontariato.
REGOLAMENTO PROVINCIALE V.C.O. Art 1 - GENERAL1TA' – Vale Statuto Art 2 - FINALITA'- Vale Statuto Art 3- RAPPRESENTANZA - Vale Statuto Art 4 - STENDARDO - Lo Stendardo sarà formato da: a) Drappo tricolore quadrate 60 x 60, contornato da frangia dorata e senza alcun stemma o scritta all'interno: b) Nastro azzurro da appendere all'asta con le seguenti diciture lungo le fasce : 1° fascia su due righe e lettere rivolte verso l'alto: (lettere alte cm 3 ) ASS.NE NAZ.LE VIGILI DEL FUOCO (lettere alte cm.4 ) SEZIONE DI VERBANO CUSIO OSSOLA c) Asta divisibile in tre pezzi completa di puntale a lancia con, da entrambi i lati. lo stemma a fiamma dorata del Corpo Nazionale. Lo Stendardo dell'Associazione Nazionale, e tenuto dal Presidente Nazionale. Quelli della D.G.P.C.e S.A., delle S.C.A., del C.S.E., e delle Sezioni Provinciali sono tenuti dai rispettivi Presidenti presso le proprie Sedi , o in mancanza di queste, presso le proprie abitazioni e sotto la propria responsabilità. Lo Stendardo, sostenuto da un Alfiere con Rappresentanza di due Soci, partecipa alla cerimonia perla ricorrenza della festività di S.Barbara e alle altre manifestazioni ufficiali del C.N.VV.F. previe intese con il Comando di appartenenza e secondo il cerimoniale previsto per l’occasione, nonché a tutte le manifestazioni organizzale dalle Associazioni d'Arma. Su richiesta dei familiari o per volontà espressa dal socio prima della sua morte, lo Stendardo presenzia al rito funebre . Per tutte le altre occasioni non contemplate, l’uso dello Stendardo dovrà essere autorizzato, con richiesta scritta al Coordinatore Regionale o alla Direzione Nazionale. E' ammesso l’uso del Fax. Art 5 -ABITO SOCIALE - L abito sociale potrà essere indossalo in tulle le manifestazioni ufficiali dell'Associazione. siano esse locali, provinciali, nazionali o internazionali. In particolare nelle manifestazioni cui partecipa lo Stendardo, è consiglialo alla Rappresentanza D'Onore indossare l’abito sociale. L'abito è stato definito in giacca bleu scuro, pantaloni grigio medio ( gonna
per le signore ) Art 6 -SOCI- Per acquisire la qualità di Socio, 1'interessato deve presentare alla Sezione competente per territorio: a) Domanda su apposito modulo prestampato dalla Direzione Nazionale; b) Tre fotografie formato tessera; c) Versare la quota annuale stabilita dalla Sezione Provinciale. Qualora il Comitato Provinciale respingesse la domanda, deve dame comunicazione all'interessalo indicando il motivo del rigetto; la detta comunicazione dovrà inviarsi al domicilio indicate sul modulo di domanda. Copia di tutti i provvedimenti di non ammissione dovrà essere inviata dalla Sezione Provinciale alla Direzione Nazionale. Contro il provvedimento del Comitato Provinciale, 1'interessato può ricorrere alla DirezioneNazionale entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso. Qualora cessino le cause che impedivano 1'ammissione a Socio, ovvero intervenga un fatto nuovo rilevante agli effetti di quanto previsto dallo Statuto, la domanda può essere nuovamente proposta. II Socio e tenuto a comunicare alla Sezione presso cui e iscritto l’eventuale cambiamento di residenza. Qualora il Socio porti la propria residenza fuori dalla circoscrizione può presentarsi alla nuova Sezione esibendo il certificato di residenza e chiedendone il trasferimento. La Sezione nella cui circoscrizione il Socio si e trasferito provvede a darne comunicazione alla sezione di provenienza e a richiedere alla stessa 1'invio della cartella personale del Socio medesimo. Art 7 - SOC1 D'ONORE- I Soci D'Onore, oltre che nell’Albo Nazionale, verranno iscritti d'ufficio anche presso le Sezioni competenti per territorio e lo saranno a vita . Le persone di cui al paragrafo d) dell'art. 7 dello Statuto sono in ordine di precedenza; coniuge, figli, genitori, fratelli, sorelle. E’ escluso ogni altro grado di parentela. L'iscrizione del Socio d'Onore e a carico della Sezione proponente. Art 8 - SOCI BENEMERITI- Eccezionalmente si potrà nominare Socio Benemerito anche persona esterna al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, purché in regola coi requisiti morali e che veramente abbia dato un contributo sostanziale allo sviluppo dell’Associazione. Questa ultima categoria di Soci non potrà accedere alle cariche sociali nazionali. In tutti i casi, resta obbligatoria la relazione scritta e motivata e il pagamento della quota sociale annuale. Art 9 – SOCI EFFETTIVI- Nel rispetto e in osservanza al motto latino dell'Associazione " F1RMISSIMA EST INTER PARES AMICITIA" che tradotto significa "solidissima è 1'amicizia fra pari" e poiché non vi è dubbio che una volta posti in congedo si è tutti nella stessa posizione di parità, si intendono Soci Effettivi tutti coloro che sotto qualsiasi forma o grado, o qualifica, o mansione o altro, sono stati alle dipendenze o fanno parte, (indipendentemente dalla durata del rapporto) del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o di una qualsiasi delle sue Strutture. Gli ex Vigili Volontari Ausiliari, poiché attualmente vengono automaticamente iscritti nei quadri del personale Volontario, e quindi considerati personale in servizio fino a 45 anni. Qualora per vari motivi fossero cancellali prima dei 45 anni di età, e purché la cancellazione non dipenda da espulsione, si potrà procedere all'iscrizione. Art 10 - SOCI SOSTENITORI- I Soci Sostenitori possono partecipare alle votazioni e ricoprire cariche sociali solo nell’ambito Provinciale Art 11 -STRUTTURE DI BASE - Vale Statuto Art 12 - ORGANISMI SOCIALI – Vale Statuto
Art 13 - ASSEMBLEA DEI SOCI - 1) II voto espresso in modo palese con alzata di mano, può essere adottato e sarà valido per l’approvazione dei più disparati argomenti, salvo i casi riguardanti singole persone, allorché si deve procedere con voto segreto espresso mediante scheda. 2) Con mozione d’ordine approvata dalla maggioranza semplice dei votanti può
procedervi a Art 14 - COMITATO PROVINCIALE - Il Comitato Provinciale è eletto dall'Assemblea dei Soci e sarà composto dai 7 (sette) Soci, ( o solo 5 cinque per le Sezioni piccole), che nelle votazioni appositamente indette avranno ottenuto il maggior numero di voti. L'assegnazione delle varie cariche avverrà con votazione interna al Comitato stesso procedendo con il seguente ordine: a) Votazione per il Presidente Provinciale b) Votazione per il Segretario Provinciale c) Votazione per l’Economo Cassiere d)Votazione per il Vice Presidente Provinciale e) Votazione per il Vice Segretario Provinciale f) Votazione per il 1 ° Consigliere (per i Comitati da 7 componenti ) g) Votazione per il 2° Consigliere ( per i Comitati da 7 componenti) In caso di parità dei voti ottenuti da due candidate se non vi e espressa rinuncia da parte di uno dei due, la nomina in carica sarà attribuita al più anziano in età. Le votazioni, sia quelle dell'Assemblea dei Soci che quelle interne al Comitato per la suddivisione delle varie cariche, dovranno avvenire a mezzo scheda. II Comitato Provinciale cosi votato resta in carica 4 anni. Qualora uno o più componenti del Comitato Provinciale si dimettano, ovvero siano nell’impossibilita di esercitare le proprie funzioni, il Comitato Provinciale provvederà alla loro sostituzione con i Soci che, nella elezione per il Comitato Provinciale stesso immediatamente precedente, abbiano riportato il maggior numero di voti dopo gli eletti. Esaurita la disponibilità di tali Soci, il. Comitato dovrà integrarsi con altri Soci che abbiano irequisiti previsti dallo Statuto. Detti Soci fanno parte del Comitato Provinciale in piena parità di diritti con gli altri componenti fine all’Assemblea dei Soci che il Presidente Provinciale dovrà convocare entro 30 giorni dalla cooptazione. L'Assemblea provvederà a ratificare la cooptazione con il voto, ovvero, in caso di mancata approvazione, ad eleggere seduta stante altri Soci in sostituzione dei posti vacanti. Perdono la qualità di componenti del Comitato Provinciale coloro che non intervengono, senza giustificato motivo, a 3 sedute consecutive. Il Comitato Provinciale preso atto della decadenza dovrà darne comunicazione, entro dieci giorni all’interessato mediante lettera raccomandala. I Componenti del Comitato Provinciale decaduti dalla carica saranno sostituiti con la medesima procedura prevista dai commi precedenti per i componenti dimissionari. Coloro che sono stati chiamati a far parte del citato organismo sociale scadranno dal loro mandato contemporaneamente a quelli dell'Assemblea triennale. II Presidente Provinciale dovrà comunicare alla Direzione Nazionale, entro 30
giorni, tutte le Art 15 - IL PRESIDENTE – Il Presidente Provinciale rappresenta la Sezione Provinciale in tutte le occasioni e manifestazioni sociali, sia nazionali che internazionali ed anche nel caso in cui la Sezione stessa debba stare in giudizio. Il Presidente Provinciale promuove, di concerto con il Segretario Provinciale, tutte le iniziative che ritiene siano utili al raggiungimento delle finalità statutarie dell'Associazione. Il Presidente Provinciale partecipa assieme al Segretario Provinciale alle Assemblee Regionali. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sue dimissioni, assenza o impedimento. Art l6 - COLLEGIO DEI REV1SORI DEI CONTI - Il controllo di competenza del Collegio Revisori dei Conti è diretto ad accertare che ogni entrata ed uscita della Tesoreria Provinciale. corrisponda a precisa registrazione contabile e sia giustificata da idonea documentazione, contenente le indicazioni degli elementi, atti ad individuare il titolo dell'operazione. Art 17 - PATRIMONIO SEZIONE PROVINCIALE - Vale Statuto Art 18 – NORME DISCIPLINARI – Vale Statuto Art 19 – CESSAZIONE DA SOCIO - Vale Statuto Art 20 – SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE PROVINCIALE - Vale Statuto Art 21 – FORO COMPETENTE - Vale Statuto Art 22 – MODIFICHE ALLO STATUTO - Copia dello Statuto e del Regolamento Provinciale adottati o modificati dovranno essere trasmessi alla Direzione Nazionale entro 30 giorni dall’avvenuta modifica. Art 23 – REGOLAMENTO - Vale Statuto
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